Superbonus fiscale 110%

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio il Decreto rilancio che prevede il Superbonus fiscale del 110% per le spese documentate e sostenute dal contribuente, dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per godere del Superbonus al 110% bisogna realizzare uno di questi interventi considerati trainanti:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Il tetto di detraibilità è di 60 mila euro per ogni unità immobiliari che compone l’edificio;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A; il limite di spesa è 30 mila euro per ogni unità immobiliare.

Il decreto prevede che la maxi aliquota della detrazione fiscale al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti attualmente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra. Tra gli interventi che possono essere realizzati vi sono anche:

  • l’istallazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
  • installazione di sistemi di accumulo di energia integrati negli stessi pannelli solari;
  • l’installazione di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche negli edifici.

Tutti i lavori devono produrre un miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica. Il Decreto conferma la possibilità per il contribuente di optare, in luogo della detrazione, ad un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo a sua volta sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.


Bonus facciate – Che cos’è

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.


Condominio e DVB-T2

Il MISE ha stabilito la roadmap che porterà entro i prossimi anni allo spegnimento delle frequenze in banda 700 MHz e il passaggio dal DVB-T MPEG-2 al DVB-T2 HEVC. Non più un passaggio “secco” per tutti i cittadini a partire dal 1° luglio 2022 ma uno più graduale anticipato al 1° gennaio 2020 che utilizzerà temporaneamente lo standard MPEG-4, prima del definitivo switch-off 2022.

Il testo del decreto pubblicato sul web specifica che questo periodo transitorio servirà ad assicurare il rilascio delle frequenze da parte dei broadcaster nazionali e locali così come la ristrutturazione dei multiplex regionali della Rai. Inoltre, permetterà di risolvere progressivamente le eventuali interferenze generate e ricevute dai ripetitori confinanti.

La notizia più importante per tutti i telespettatori italiani è che, dal 1° gennaio 2020, tutti i canali radiotelevisivi abbandoneranno definitivamente la codifica MPEG-2 e passeranno all’MPEG-4 anche per trasmettere i programmi a definizione standard (tutti quelli in HD sono già in MPEG-4). È importante sottolineare che questo primo switch-off non riguarderà solo l’area 1 ma tutte le regioni italiane e in simultanea. Chi possiede un televisore acquistato qualche anno fa oppure un decoder DTT HD, entrambi anche solo in DVB-T, con i quali già vede i canali HD come Rai 1 HD (LCN 501), Canale 5 HD (505) e La7 HD (507) non dovrà fare nulla. Gli basterà attendere lo switch-off definitivo del 2022 e, solo in quel momento, acquistare un nuovo apparecchio se quello precedente non supporta il codec HEVC. Chi, invece, possiede un vecchio Tv senza MPEG-4 HD o un decoder DTT SD MPEG-2 dovrà subito acquistare un nuovo apparecchio compatibile MPEG-4 ma senza doverlo cambiare dopo 2 anni visto che tutti i modelli di Tv e decoder in commercio sono già predisposti per il DVB-T2 HEVC.

Gli spostamenti di frequenza che verranno progressivamente attivati nelle quattro macro-regioni costringeranno i telespettatori anche a una o più risintonizzazioni. In alcuni casi (es.: impianti condominiali) si dovrà provvedere anche all’adeguamento o riprogrammazione delle antenne e dei centralini di distribuzione.